E’ destinato a far discutere il principio fissato dalla recente sentenza n. 424/2026 del Consiglio di Stato in tema di destinazione d’uso dei locali destinati a deposito e attività connesse a servizio dell’e commerce, cioè attività di commercio on line.
Al contrario di diverse interpretazioni, questi locali devono avere destinazione d’uso commerciale ai sensi dell’art.23 ter dpr 380/01 e non di deposito (con una minore incidenza sugli oneri concessori), con i connessi e onerosi adempimenti fiscali derivanti dal mutamento della rendita catastale.
Questo perché, spiegano i giudici, normalmente non sono adibiti solo ad uso deposito della merce oggetto della vendita on line tramite spedizione poiché all’interno si svolgono tutte le attività preliminari alla vendita stessa e cioè imballaggio, fatturazione e consegna della merce per la spedizione al cliente.
L’e-commerce si caratterizza come forma smart di commercio al dettaglio, assoggettata a minori costi da sopportare, a cominciare dall’obbligo di disporre di locali commerciali fino alle spese vive per la gestione degli stessi (luce, acqua, ecc.).
Come è noto, l’e-commerce è esploso negli ultimi anni, specie durante e dopo la pandemia da Covid, contribuendo ad acuire il triste fenomeno della “desertificazione commerciale” diffuso in molti contesti territoriali e fagocitando le forme tradizionali di commercio.
Ora, dopo questa decisione bisognerà rivedere i termini della questione, a cominciare dai Suap comunali che dovranno fermare le Scia presentate sui portali laddove non si asseveri la conformità urbanistica ed edilizia, con destinazione d’uso commerciale dei locali deposito.
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Devono avere destinazione d’uso commerciale i locali deposito per l’e commerce
a cura della Redazione
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