Diritto d’autore e vendite successive

Gli autori e gli eredi di opere d’arte figurativa e di manoscritti hanno diritto a percepire i diritti d’autore su tutte le vendite successive alla prima, in particolare i primi , per tutta la vita, mentre i secondi per settant’anni dopo la morte del creatore.
Le norme su questo che comunemente è definito “diritto di seguito” sono contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 275/2007, che modifica la parte concernente le vendite successive del regio decreto n. 1369/1942, in attuazione della direttiva europea 2001/84/CE sul diritto d’autore, ed è in vigore dal 5 marzo 2008.
In ogni caso è bene sottolineare che sono considerate “vendite successive” quelle che presuppongono l’intervento di commercianti d’arte, case d’asta o gallerie, in veste di acquirenti, venditori od intermediari e che comunque, il diritto di seguito non può essere applicato nel caso in cui ci sia stato acquisto diretto dall’autore da parte del venditore meno di tre anni prima dalla vendita successiva e qualora il prezzo di vendita sia inferiore a 10.000 Euro.
Il provvedimento stabilisce in dettaglio il meccanismo per la riscossione delle somme concernenti i diritti d’autore.
In pratica, entro novanta giorni dalla vendita, il venditore, l’acquirente o l’intermediario hanno l’obbligo di presentare alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) l’apposita dichiarazione e di versare ad essa il compenso dovuto.
A questo punto la SIAE dovrà comunicare agli interessati, per iscritto ed a cadenza trimestrale (cioè entro il primo mese di ciascun trimestre), le somme che si dovessero essere accumulate nel trimestre precedente. Inoltre, dovranno essere pubblicati sul sito internet istituzionale della SIAE stessa gli elenchi degli aventi diritto che non abbiano ancora riscosso le somme, delle dichiarazioni di vendita e delle vendite effettuate relative a dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, collage, sculture, arazzi, ceramiche, opere in vetro e fotografie, oltre che degli originali dei manoscritti, purché si tratti di creazioni eseguite dall’autore stesso o di esemplari considerati come opere d’arte ed originali.
Dovranno essere pubblicati anche i compensi resisi disponibili nel trimestre precedente. Se non sorgeranno contestazioni entro due medi dalla pubblicazione sul sito di tali dati, la SIAE verserà a chi ne avrà diritto i compensi dovuti, al netto della propria provvigione. È previsto, infine, che la SIAE potrà versare tali somme anche per mezzo delle società di gestione collettiva dei Paesi di residenza degli aventi diritto che non fossero cittadini italiani.

>> DPR 29/12/2007, n. 275Regolamento recante disposizioni modificative del capo IV del regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369, concernente approvazione del regolamento per l’esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, per la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (G.U. 12/2/2008, n. 42)

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