Nell’attuale testo modificato, nell’art. 9 commi 3-6, si dispone che nei casi in cui la legge prevede la dichiarazione di inizio attività per l’esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di servizi compresi gli atti che dispongono l’iscrizione in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente. Si reintroduce, quindi, la Dia ad efficacia immediata.
I primi due commi riguardano la Conferenza dei servizi a cui vengono di nuovo apportate delle modifiche.
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