Divieto della vendita di bevande alcoliche dalle 24 alle 6

La risoluzione n. 29804 del 20 febbraio 2013, conferma che il divieto della vendita di bevande alcoliche dalle 24 alle 6 previsto per gli esercizi di vicinato dall’art. 6, comma 2-bis del decreto legge n. 117 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge 2 ottobre 2007, n.160, è applicabile anche alle medie e grandi strutture di vendita. Inoltre precisa che detta interpretazione è stata confermata dal Ministero dell’interno il quale ha sostenuto anche l’applicabilità nel caso di mancato rispetto del divieto delle sanzioni previste dal richiamato art. 6.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *