Divieto di attendamento dei circhi con particolari specie di animali

9 Maggio 2014
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Enti locali – presenza degli animali nei circhi equestri – divieto di uso e attendamento all’interno di strutture circensi di una serie di animali appartenenti alle specie selvatiche ed esotiche elencati nel Regolamento comunale di tutela della fauna – nota comunale – illegittimità – fattispecie

freccia TAR EMILIA-ROMAGNA – BOLOGNA, SEZ. II – Sentenza 6 maggio 2014, n. 470

È illegittima la nota del comune nella parte in cui si vieta nel territorio comunale l’uso e l’attendamento all’interno della struttura circense di una serie di animali elencati all’art. 16 del relativo regolamento comunale. La legge 337/1868 regolante l’intera materia dei circhi equestri e degli spettacoli viaggianti all’art. 1 riconosce espressamente la funzione sociale dei circhi equestri e ne sostiene il consolidamento e lo sviluppo, stabilendo, inoltre, al successivo art. 9, l’obbligo per le amministrazioni comunali di individuare adeguati spazi, nell’ambito dei loro territori, per l’installazione degli impianti per l’esibizione degli spettacolo circensi. Quanto alla questione controversa si rileva che in nessuna parte della legge o in altre normative vigenti è stabilito alcun divieto d’impiego, in detti spettacoli, di animali appartenenti a diverse specie con conseguente palese contrasto del regolamento impugnato con la disciplina nazionale in materia di spettacoli circensi. Con riferimento al potere dell’ente locale di disciplinare e vigilare nell’esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria, sulle condizioni d’igiene e di sicurezza pubblica in cui si svolge l’attività circense e su eventuali maltrattamenti di animali, condotte peraltro penalmente sanzionate, non esiste, in contrasto, una norma legislativa che attribuisca il potere di fissare in via preventiva e generalizzata il divieto assoluto di uso di numerose e diverse specie di animali negli spettacoli suindicati.