Divieto di vendita di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) senza l’iscrizione al Registro dei produttori

25 Febbraio 2008
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Dal 18 febbraio vige il divieto di porre in commercio apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) importate direttamente da altri Paesi, in mancanza dell’iscrizione al Registro dei produttori.
L’obbligo è ricollegabile all’art. 6 del D. Lgs. n. 151/05. L’iscrizione al Registro è effettuata presso la Camera di commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell’impresa.
L’iscrizione è effettuata per i produttori e gli importatori in attività, entro il 18 febbraio 2008; per gli altri, prima che essi inizino ad operare nel mercato italiano.
L’iscrizione avviene esclusivamente per via telematica ed è sottoscritta mediante firma digitale. Prima di iscriversi al Registro, gli importatori di AEE devono aderire ad uno dei sistemi collettivi relativi alla categoria di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato. Qualora immettano sul mercato AEE senza avere provveduto all’iscrizione sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 mila a 100 mila euro.

>> D.lgs. 25 luglio 2005, n. 151Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche’ allo smaltimento dei rifiuti (G.U. 29/7/2005, n. 175)