DURC: indicazioni del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro, con circolare prot. 37/0000619 del 16 gennaio 2012 ha fornito alcune indicazioni sul DURC, precisando la non autocertificabilità dello stesso. La legge n. 183/2011  prevede, a decorrere dal 1 Gennaio 2012, la modifica dell’articolo 40 del DPR 445/2000.

Tale modifica consiste nell’emanazione del divieto di richiedere ai cittadini da parte di enti o uffici pubblici, documenti o altri atti in possesso di altre pubbliche amministrazioni e quindi il divieto anche di richiedere ai commercianti sulle aree pubbliche di esibire il DURC. Per effetto della modifica i certificati dovranno riportare la seguente dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi” e la mancanza di tale dicitura rende la certificazione nulla.

Premesso che la regione di competenza dovrebbe dare indicazioni puntuali su questa problematica, si ritiene che anziché il DURC dal 01/01/2012 i commercianti su area pubblica debbano presentarsi alle spunte indicando i dati necessari al Comune per verificare i rispettivi DURC o certificati di regolarità contributiva INPS. Non potendo il Comune verificare in tempo reale la regolarità contributiva degli spuntisti, può accadere che partecipi al mercato o alla fiera, finché non arriva il riscontro dall’INPS, un soggetto non in regola. E’ il prezzo da pagare alla semplificazione dei procedimenti necessari all’accesso alle attività di impresa.

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