E-commerce – in Gazzetta le nuove regole IVA

20 Aprile 2015
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E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 90 del 18/4/2015, il decreto legislativo 31/3/2015, n. 42 che recepisce le nuove regole comunitarie in materia di territorialità IVA delle prestazioni di servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione.

Le nuove norme, in vigore dal 1° gennaio 2015, modificano i criteri di territorialità delle prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per le quali viene stabilito che l’IVA è dovuta nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza.

In particolare, le prestazioni di servizi rese mediante mezzi elettronici, nei casi in cui il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all’estero, si considerano effettuate nel territorio dello Stato, pertanto, mentre in precedenza le prestazioni di servizi rese con mezzi elettronici da soggetti comunitari ed extraCe a soggetti non passivi residenti non si consideravano effettuate nel territorio dello Stato, con le nuove norme tali operazioni diventano imponibili ai fini IVA in Italia.

Inoltre si prevede l’istituzione dei regimi speciali del “mini sportello unico” (in inglese “Mini One Stop Shop, abbreviato in MOSS) in base ai quali i soggetti passivi non stabiliti nell’Unione europea ed i soggetti passivi stabiliti nell’Ue, aderiscono rispettivamente al “regime non UE” e al “regime UE” per assolvere l’IVA dovuta, ai sensi dei nuovi criteri di territorialità, negli Stati membri di stabilimento dei committenti non soggetti passivi.

L’Adesione al MOSS rappresenta una forte misura di semplificazione, in quanto i soggetti passivi che optano per detto regime non sono tenuti ad identificarsi in ciascuno Stato membro di consumo per l’assolvimento degli obblighi di dichiarazione e versamento dell’IVA ivi dovuta, ma effettuano un’unica dichiarazione ed un unico versamento per l’IVA dovuta in tutti gli stati membri ove non stabiliti.

 

Vedi i nuovi articoli del DLGS n. 663/1972 aggiornati.

74 sexies

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38 bis3

54 ter

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54 quinquies