Emilia Romagna: attività ricettive soggette a DIA differita

9 Marzo 2010
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Con legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4, pubblicata sul bollettino ufficiale n. 20 del 12 febbraio 2010, sono state approvate “Norme per l’attuazione della direttiva 2006/123/ce relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l’adeguamento all’ordinamento comunitario – legge comunitaria regionale per il 2010”. La legge regionale interviene con modifiche sostanziali sulla L.R. 16 del 2004 in materia di attività ricettive. In particolare, l’art.4 modifica l’art.2, commi 1 e 2 della citata L.R. 16 prevedendo per l’avvio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere e all’aria aperta, nonché in quelle extralberghiere la dichiarazione di inizio attività (DIA), ai sensi dell’articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge n. 241/1990 e pertanto con una FIA differita di 30 giorni.