Emilia Romagna: installazione apparecchio per dispensatore di gadgets

Per la Regione Emilia Romagna, ad un distributore meccanico dispensatore di oggetti vari, strutturato in modo che l’acquisizione dell’oggetto avvenga in modo assolutamente casuale e non connesso all’abilità dell’utente dove, invero, la previa introduzione di una moneta comporta ineluttabilmente l’erogazione di un bene la cui consistenza dipende esclusivamente dal codice di funzionamento del congegno, non è applicabile la disciplina concernente l’esercizio di un’attività di vendita  di cui al D.Lgs. 114/98 recante la riforma del commercio.

Regione Emilia Romagna – Servizio Commercio Turismo e qualità aree turistiche

Il responsabile Paola Castellini

Oggetto: Installazione di apparecchio dispensatore di gadgets.

Dagli elementi informativi forniti da codesta Amministrazione, nel quesito posto, è opinione dello scrivente che si sia in presenza di un distributore meccanico dispensatore di oggetti vari strutturato in modo che l’acquisizione dell’oggetto avvenga in modo assolutamente casuale e non connesso all’abilità dell’utente dove, invero, la previa introduzione di una moneta comporta ineluttabilmente l’erogazione di un bene la cui consistenza dipende esclusivamente dal codice di funzionamento del congegno.

In tal caso  non sussistendo il nesso indispensabile fra il pagamento di un corrispettivo e l’ottenimento di un determinato prodotto (rapporto sinallagmatico) principio necessario e fondamentale di uno scambio commerciale, lo scrivente ritiene non applicabile la disciplina concernente l’esercizio di un’attività di vendita  di cui al D.Lgs. 114/98 recante la riforma del commercio.

A completamento di quanto rappresentato lo scrivente fa presente che trattandosi di apparecchio dove l’alea riveste un ruolo prevalente per non dire esclusivo, invero la vincita può andare da un semplice portachiavi ad uno scooter, sussistono i presupposti per affermare che trattasi di apparecchio automatico che configuri nella sostanza un’operazione a premio del tipo “ticket redenption” e quindi, di conseguenza, il presente quesito deve essere posto all’attenzione del Ministero dello sviluppo economico quale soggetto competente in materia di operazioni a premio.

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