Gioco d’azzardo patologico – Sindaco – Competenza

Spetta espressamente al Sindaco il potere di coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

Si ritiene così l’art. 50, VII, cit. essere la fonte normativa legittimante la potestas sindacale di disciplina degli orari della sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco, anche al precipuo fine di contrastare il fenomeno del gioco d’azzardo patologico.

TAR Lombardia Milano sez. I 11/4/2022 n. 805

 

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