Gli adempimenti dei promotori delle operazioni a premio

Approfondimento di Elena Fiore e Miranda Corradi

15 Settembre 2022
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I soggetti che intendono svolgere concorsi ovvero operazioni a premio devono attenersi alle disposizioni dall’art. 10 del d.P.R. n. 430/2001 e del decreto 5 luglio 2010 che ha rideterminato la disciplina delle comunicazioni delle manifestazioni a premio, in attuazione dell’articolo 12, comma 1, lett. o), del d.l. 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni della legge 24 giugno 2009, n. 77.

Questa normativa prevede che:

• i soggetti che intendono svolgere un concorso a premio ne danno comunicazione, almeno quindici giorni prima dell’inizio, al Ministero dello Sviluppo Economico mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo elettronico (form), predisposto dallo stesso Ministero, attraverso il servizio telematico accessibile dall’indirizzo internet http://www.impresa.gov.it/, a cui si accede attraverso un apposito sistema di autenticazione digitale, fornendo altresì il regolamento del concorso nonché la documentazione comprovante l’avvenuta prestazione della cauzione; eventuali successive modifiche della denominazione dell’indirizzo internet da utilizzare sono preventivamente comunicate sui siti internet istituzionali delle amministrazioni interessate; (1)

• i soggetti che intendono svolgere un’operazione a premio ne danno comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico mediante compi-lazione e trasmissione di apposito modulo elettronico (form), dallo stesso predisposto, fornendo altresì la documentazione comprovante l’avvenuta prestazione della cauzione.

Costituisce inadempimento dell’obbligo di comunicazione la trasmissione degli atti attraverso forme diverse dal servizio telematico attivo presso il Ministero dello Sviluppo Economico. Esclusivamente nel caso in cui tale servizio sia inattivo e ciò risulti da apposita informazione attestata dal sistema telematico, le comunicazioni devono pervenire mediante posta elettronica con trasmissione dei documenti in firma digitale agli indirizzi di posta elettronica che saranno a tal fine comunicati sui propri siti internet dalle amministrazioni interessate.

Queste manifestazioni a premio comportano per i promotori dei termini temporali determinati dall’art. 1, comma 3, del d.P.R. n. 430/2001 e precisamente;

• per i concorsi a premio, il termine massimo resta fissato in un anno dalla data di inizio degli stessi, comprendendo in esso anche l’individua-zione dei vincitori e il termine utile per la richiesta del premio;

• per le operazioni a premio, la durata massima è di cinque anni dall’inizio della manifestazione comprese le operazioni di individuazione dei vincitori e di richiesta dei premi.

I promotori devono consegnare agli aventi diritto i premi messi in palio entro il termine di sei mesi dalla conclusione della manifestazione o dalla data di richiesta dei premi stessi. Se il regolamento della manifestazione prevede termini di consegna inferiori a sei mesi, in caso di ritardo devono dare comunicazione agli interessati, mediante lettera raccomandata, dei motivi ostativi al sollecito adempimento dell’obbligazione.

Al fine di garantire l’effettiva corresponsione dei premi promessi, i soggetti che intendono svolgere una manifestazione a premio devono prestare una cauzione in misura pari:

a) in caso di concorsi, al valore complessivo dei premi promessi determinato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o della relativa imposta sostitutiva o sulla base del prezzo dei biglietti delle lotterie nazionali e delle giocate del lotto;

b) in caso di operazioni, al 20 per cento del valore complessivo dei premi di cui alla lettera a); la cauzione non è dovuta qualora il premio sia corrisposto all’atto dell’acquisto del prodotto o del servizio promozionato.

La cauzione è prestata a favore del Ministero delle Attività Produttive ed ha scadenza non inferiore ad un anno dalla conclusione della manifestazione, mediante deposito in denaro o in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, presso la tesoreria provinciale ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa in bollo con autentica della firma del fidejussore.

———

(1) Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato le informazioni sulle manifestazioni a premio, una Guida alla presentazione delle domande sul sistema digitale, le FAQ, i contatti telefonici e l’helpdesk all’indirizzo: https://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/concorrenza-e-commercio/manifestazioni-a-premio.

 

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