Art. 6. – Disposizioni finali
1. L’articolo 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato.
2. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni del presente decreto entro il 30 giugno 2017.
Dall’ 11.12.2016 il commercio di cose usate è sottoposto esclusivamente alla SCIA del d.lgs. 59/2010 (articolo 65, comma 1) e del d.lgs. 114/98 (articolo 4, comma 1, lett. d) e 7) ed alla tenuta del registro di cui all’art. 128 del TULPS.
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