Gli hobbisti e gli scambisti

21 Gennaio 2020
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Nelle fiere, sagre e feste paesane, con sempre maggior frequenza, si trovano questi “commercianti” che, in genere, propongono oggetti da col lezionismo. Anche per loro possono essere effettuate le considerazioni già espresse per la vendita occasionale e quindi, se l’attività non è svolta in forma professionale non occorre alcuna autorizzazione commerciale, ma solo una concessione di suolo pubblico. Vero è che il controllo, finalizzato ad accertare che l’attività di questi operatori collezionisti sia non di tipo professionale, è cosa ardua tenuto conto che si spostano continuamente su tutto il territorio nazionale.

Il fenomeno è comunque rilevante e quindi alcune regioni hanno di- sciplinato l’attività di commercio effettuata da questi operatori non professionali (c.d. hobbisti).
• Emilia Romagna – l.r. 24 maggio 2013, n. 4;
• Liguria – l.r. 2 gennaio 2007, n. 1, art. 32;
• Marche – l.r. 10 novembre 2009, n. 27, art. 33;

• Umbria – l.r. 20 gennaio 2000, n. 6, art. 3;
• Veneto – l.r. 6 aprile 2001, n. 10, art. 9.

Le disposizioni in genere individuate dalle regioni possono essere così sintetizzate:

• i Comuni, nello stabilire la dislocazione dei posteggi, devono distinguere lo spazio espositivo destinato agli operatori non professionali da quello destinato agli operatori professionali;

• l’operatore, che vende beni ai consumatori in modo del tutto sporadico ed occasionale, deve ottenere il rilascio dal Comune di residenza di un tesserino di riconoscimento dichiarando:

a) le proprie generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, comune e indirizzo di residenza, numero di codice fiscale);

b) nella forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la propria condizione di operatore non professionale.

Sempre alcune leggi regionali prevedono che questo operatore non professionale richieda il rilascio di un apposito cartellino, che serve per annotare le presenze nei diversi mercati, fiere, ecc.; questo cartellino de- ve essere esibito al personale di vigilanza per l’annullamento dell’apposito spazio con data di partecipazione e timbro del comune.

Esauriti gli spazi sul cartellino, con l’apposizione di un certo numero di timbri (in genere da 5 a 10), il titolare non può più partecipare, come operatore non professionale, nell’anno solare in corso ad altri mercatini dell’antiquariato e del collezionismo che si svolgono nel territorio regionale.

L’operatore non professionale quando partecipa ad un mercatino deve, inoltre, presentare di volta in volta, unitamente al cartellino, un elenco contenente l’indicazione dei beni, divisi per categorie e numero di oggetti, che si intendono porre in vendita; tale elenco deve essere timbrato dal comune ove si tiene la manifestazione contestualmente all’apposizione del timbro di partecipazione sull’apposito cartellino.

Come sopra già evidenziato si tratta comunque di disposizioni individuate da leggi regionali, ma in assenza di esse è opportuno che ogni comune, se intende ammettere nelle proprie fiere, sagre e feste paesane operatori non professionali (scambisti, hobbisti, collezionisti, ecc.), ne disciplini ne limiti l’attività almeno nel regolamento delle aree pubbliche da adottarsi ai sensi dell’art. 28, commi 15 e 16, del d.lgs. n. 114/1998 o della norma regionale di riferimento.