“Green pass” e problematiche di controllo da parte degli esercizi di somministrazione

di Sergio Bedessi

29 Luglio 2021
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Il d.l. 23 luglio 2021, n. 105 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche.” è l’ennesimo capolavoro della gestione improvvisata, dal punto di vista giuridico normativo, dell’emergenza sanitaria COVID19.

L’introduzione di quello che è stato chiamato “green pass” per bar e ristoranti a partire dal prossimo 6 agosto si porterà dietro molti problemi, in particolare legati al controllo che è stato messo in carico direttamente agli esercenti.

Il decreto legge, giustificato in premessa dalla solita cantilena sulla situazione emergenziale, ormai pressoché permanente e quindi in palese contrasto con l’art. 77 della Costituzione, è composto da quattordici articoli.

Tralasciando i soliti di rito (art. 13 – Disposizioni finanziarie, art. 14- Entrata in vigore), presenti in tutte le norme di questo tipo, l’art. 1 proroga lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021 mentre l’art. 2 effettua modifiche al d.l. 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla l. 22 maggio 2020, n. 35 e al d.l. 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla l. 14 luglio 2020, n. 74, il cui art. 1 comma 16 septies prevedeva la definizione in zone, apportando così le seguenti modificazioni alle caratteristiche delle varie zone.

  • Zona bianca, le regioni dove alternativamente:
    • l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;
    • l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:
      • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 15 percento;
      • il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è uguale o inferiore al 10 per cento di quelli comunicati alla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.
    • Zona gialla – le regioni nei cui territori alternativamente:
      • l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;
      • l’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e, inoltre, si verifichi una delle due seguenti condizioni:
        • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;
        • tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento.
      • Zona arancione – le regioni nei i cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti.
      • Zona rossa – le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni;
        • il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 40 per cento;
        • il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 è superiore al 30 percento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

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