IL CASO – Acconciatore – domicilio del cliente

L’art. 2 della legge 17 agosto 2005, n. 174, al comma 3 statuisce che ” l’attività di acconciatore può essere svolta anche presso …la sede indicata dal cliente” ovvero, si presume, anche presso lo stesso domicilio dello stesso. Si chiede: – se tale attività puo essere svolta, senza un proprio locale, unicamente presso il domicilio del cliente o presso altra sede dallo stesso designata; – se tale attività può essere svolta solo occasionalmente o in via continuativa.

 

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