IL CASO – artifici pirotecnici – classificazione

» Quesito

Si chiede se uno spettacolo pirotecnico con accensione di effetti illuminanti visibili sulla facciata di una chiesa, con accompagnamento musicale, effettuato da una ditta specializzata (pirotecnici) è subordinato all’ottenimento della licenza ex art. 57 Tulps. Lo spettacolo non prevede l’utilizzo di fuochi d’artificio di categoria F ma l’utilizzo di articoli pirotecnici teatrali definiti all’art. 6 lett. b) della Direttiva 2013/29/UE di categorie T1 (articoli pirotecnici per uso scenico che presentano un rischio potenziale ridotto) e T2 (articoli pirotecnici per uso scenico che sono destinati esclusivamente all’uso da parte di persone con conoscenze specialistiche).

» Risposta

Gli artifici pirotecnici sono disciplinati dal D.lgs 123/2015, quale recepimento della direttiva europea 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici. L’articolo 3 del Decreto classifica gli articoli pirotecnici un due grandi categorie a) fuochi di artificio e b) articoli pirotecnici teatrali e c) altri articoli pirotecnici. Il gruppo a) è composto dalle categorie F1, F2, F3 e F4; mentre il gruppo b) è composto dalle tipologie T1 e T2; infine il gruppo c) è composto dalle categorie P1 e P2. Per ciò che attiene al quesito quindi si tratta di artifici pirotecnici di categoria T1 e T2 rientranti nel gruppo b) “articoli pirotecnici teatrali”. L’articolo 4 comma 1 del citato Decreto prevede che l’utilizzo degli artifici indicati con la tipologia T 2 dell’articolo 3 comma 2 lettera b) può avvenire solamente, previo rilascio di apposita licenza, a coloro che risultino in possesso delle abilitazioni di cui all’articolo 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni, che abbiano superato corsi di formazione, iniziale e periodica, nelle materie del settore della pirotecnica; l’utilizzo di tale artifici quindi , a ns parere, necessita del rilascio della licenza ex articolo 57 del TULPS.

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