IL CASO – commercio su area privata – usato – locali di deposito

14 Novembre 2019
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Il nostro Ente ha ricevuto una SCIA per attività di commercio a distanza di auto usate indicando come ‘NON PRESENTE’ il magazzino (ha spuntato NO alla domanda ‘Il magazzino si trova nello stesso indirizzo della sede operativa”).

La nota del 1 agosto 2016 della Prefettura di Verona al punto 3 indica come “doverosa l’indicazione del luogo in cui vengono custodite le vetture destinate alla vendite, poichè la sua mancanza rende impossibile eseguire i controlli di polizia amministrativa”.

Si chiede se tale mancanza secondo voi possa essere conformata oppure se l’ente debba vietare la prosecuzione dell’attività.
Si chiede, inoltre, il riferimento normativo da citare nel provvedimento che verrà adottato.

Risposta:

 Se la persona intende effettuare il commercio di prodotti usati di sua proprietà dovrà sicuramente avere un luogo dove depositarli, dato che non vende prodotti in conto terzi ovvero quale agenzia di affari, ma prodotti acquistati in nome e conto proprio per poi rivenderli al consumatore finale; quindi dovrà depositarli in qualche luogo. Quel luogo, che deve essere indicato nella SCIA di commercio di prodotti non alimentari, è il luogo dove saranno depositati sia i prodotti che il registro previsto dall’articolo 128 del TULPS e il luogo dove gli addetti al controllo potranno accedere a qualsiasi ora del giorno e della notte per verificare l’esistenza del registro e che tutti i prodotti presenti siano trascritti ed annotati sul registro ovvero che tutto ciò che è scritto nel registro sia presente in quel luogo. Si consiglia, per il caso di specie, di modificare la modulistica rendendo impossibile l’opzione “senza deposito” dato che nel commercio in proprio di prodotti usati questa opzione non può essere applicata. Riteniamo che questa omissione possa  essere sanata e quindi occorre concedere un tempo non inferiore a 30 gg per comunicare luogo di deposito inviando una comunicazione che è anche avvio di procedimento per eventuale decadenza della Scia qualora l’interessato non ottemperi a quanto richiesto

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