IL CASO – Pubblico spettacolo – Agibilità – Relazione del tecnico

8 Febbraio 2017
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IL QUESITO

 

L’art. 4 comma 1 lett. c) del D.Lgs n. 222/2016, ha modificato l’art. 141 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635  “al secondo comma dell’articolo 141, dopo le parole «inferiore a 200 persone», sono aggiunte le seguenti: «il parere,».”

Si chiede di conoscere, se sia ancora necessario il parere della Commissione Comunale di Vigilanza Pubblici Spettacoli per attività di spettacolo ed intrattenimento in locali aperti al pubblico o all’aperto con capienza pari o inferiore a 200 persone. Se lo stesso parere possa essere sostituito, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o, nell’albo degli architetti o, nell’albo dei periti industriali o, nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’Interno.

 

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