IL CASO – rappresentazione teatrale – agibilità

13 Giugno 2022
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» Quesito

Si richiede parere di codesto studio sul seguente quesito posto da un’associazione del territorio: “Il Teatro X intende comunicare che il giorno X, in Piazza X, dalle ore 20.30 alle 22.30 intende rappresentare lo spettacolo X, frutto di una coproduzione internazionale fra Il Teatro X e diverse compagnie e università di teatro internazionali. Lo spettacolo non necessita di nessuna attrezzatura elettrica, non necessita di transenne per la delimitazione dello spazio, non prevede sbigliettamento né posti a sedere (la visione dello spettacolo sarà libera e gratuita) e non ha connesse attività produttive. Si chiede quali tipo di autorizzazioni siano necessarie”. posto che le direttive SUAPE richiedono per pubblico spettacolo la competenza del SUAPE soltanto se ci sono attività economiche connesse, si chiede se altri uffici del comune abbiano competenza per il rilascio dell’autorizzazione, ad esempio lo stesso dirigente delle Attività produttive e quale sia la procedura corretta”. In attesa di un Vostro Riscontro, ringraziamo per la cortese attenzione.

» Risposta

Se il teatro o area all’aperto viene utilizzato per volgere rappresentazioni teatrali non servirà il rilascio della licenza prevista dall’articolo 68 del TULPS a seguito dell’abrogazione, per tali rappresentazioni, disposta dall’articolo 164 comma 3 del D.lgs 112/98; inoltre la licenza di cui all’art. 68 del TULPS non deve essere richiesta se l’attività non ha fini imprenditoriali (sentenza Corte Costituzionale n. 56/1970); ne consegue quindi che se la manifestazione di svolge su area pubblica oltre la concessione di suolo pubblico occorre valutare in relazione alla potenziale affollamento e situazione del luogo se richiedere il piano della sicurezza redatto sulla base della circolare del Capo Gabinetto del Ministero dell’Interno Prefetto Matteo Piantedosi del 18 luglio 2018. Non sembra necessaria la certificazione di previsione di impatto acustico dato che non si saranno impianti elettrici e quindi neppure amplificazione dei suoni. Inoltre va inviata comunicazione tre giorni prima al Questore per art. 18 tulps. Per quanto attiene alla verifica di agibilità dell’area di cui all’art. 80 tulps chi scrive è del parere che occorra attualmente valutarne la necessità, indipendentemente dal rilascio della licenza di cui all’art.68 del TULPS per tre ordini di fattori. In primo luogo la sentenza della Corte Costituzionale è del 1970 e nulla dispone per l’art. 80 del TULPS che dal legislatore del 1931 era condizione imprescindibile per il rilascio della licenza di pubblico spettacolo che andava comunque sempre rilasciata. In secondo luogo, con l’emanazione del DPR n. 616/1977 che ha trasferito funzioni amministrative ai Comuni l’art. 19, comma 1, attribuisce ai comuni le funzioni amministrative per il rilasciare “9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all’art. 80”, dando a questa procedimento verosimilmente uno status di licenza di polizia autonoma. Da ultimo, ma non per importanza, la sicurezza delle persone che assistono ad uno spettacolo deve essere prioritaria rispetto al carattere della imprenditorialità dello spettacolo. Per il caso in esame quindi occorre effettuare le opportune valutazioni, tenendo presente quanto suggerito dal Ministero dell’Interno nella nota Prot.n.557lPASru/005089/13500.A(8) del 14 marzo 2013; l’obbligo della verifica da parte della commissione di vigilanza è determinato dalla tipologia e modalità di svolgimento del pubblico spettacolo; sarà infatti necessaria sempre la verifica di agibilità quando vi è un pubblico che assiste e se tale pubblico ha elementi di contenimento ( panche, sedie, transenne ecc), in base al numero delle persone che assistono e comunque sulla “base della valutazione di rischi potenziali per la pubblica incolumità, secondo criteri di comune buon senso ed esperienza” . La competenza del servizio che deve occuparsi di questa manifestazione deve essere determinato discrezionalmente dall’Amministrazione Comunale e precisato nel regolamento dei procedimenti amministrativi che ogni comune dovrebbe aver adottato