IL CASO – somministrazione – orari – liberalizzazione

26 Gennaio 2022
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» Quesito

Buongiorno, un pubblico esercizio attivo ha deciso di aprire il suo locale solamente per fare sporadiche feste di compleanno o in occasione di sagre e fiere locali, il resto dei giorni rimarrà chiuso, si chiede se questo sia fattibile in quanto non rispetterebbe più l’obbligo di apertura di cinque ore al giorno, inoltre in questa modalità non potrà definire un orario di apertura al pubblico. Si ringrazia anticipatamente per la risposta e si porgono cordiali saluti.

» Risposta

L’articolo 3 del DL 223/2996, convertito con la legge 248/2006, dispone che agli esercizi di somministrazione e a quelli disciplinati dal D.lgs 114/98 (commercio su area pubblica e area privata) non possono essere imposte disposizioni in materia di orario di attività o giorni di riposo settimanale, tale disposizione é stata poi confermata come legittima dalla Corte Costituzionale. Nella regione Veneto l’attività di somministrazione è disciplinata dalla Legge Regionale 29/2007, la quale al suo articolo 18 indica una serie di limitazioni in materia di orario di esercizio dell’attività, di tali disposizioni quindi potranno essere ancora oggi applicate solamente quelle indicate nel comma 4 del citato articolo limitatamente all’obbligo di comunicare preventivamente al comune l’orario prescelto e di renderlo noto al pubblico mediante esposizione di cartello. Le modalità di esercizio descritte nel quesito potranno quindi essere adottate solamente nel rispetto di quanto da noi indicato relativamente al comma 4; non saranno invece applicabili le restanti disposizioni regionali in materia di orari.