IL CASO – spettacolo viaggiante – attrazione esistente – codice identificativo

Il titolare di attrazioni dello spettacolo viaggiante presenta domanda di registrazione e di assegnazione del codice identificativo per un PUGNOMETRO.

4 Gennaio 2023
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» Quesito

Titolare di attrazioni dello spettacolo viaggiante residente nel Comune presenta domanda di registrazione e di assegnazione del codice identificativo per un PUGNOMETRO. Trattasi di ‘piccola attrazione’ pertanto il parere della CCVLPS è sostituito da asseverazione di tecnico abilitato. Sfogliando la documentazione leggo: indirizzo di costruzione ‘Poland’, data di costruzione ‘2011’. Come ci si deve comportare? Si tratta di nuova attività o attività esistente? E se il titolare afferma che il pugnometro prima faceva parte di una sala giochi, pertanto non doveva avere codice? Non ha una fattura di acquisto, può essergli stato regalato

» Risposta

Il pugnometro è un’attività dello spettacolo viaggiante inserito fra le piccole attrazioni contenute nella sezione I dell’elenco allegato all’articolo 4 della legge 337/1968, tale tipologia di attrazione viene verificata, ai fini dell’attribuzione del codice identificativo, da un tecnico iscritto all’albo come previsto dall’articolo 4 comma 5 bis del DM 18 Maggio 2007.  L’interessato dovrà dimostrare in quale modo sia entrato in possesso dell’attrazione, se acquistata direttamente all’estero oppure se acquistata in Italia e comunque dovrà essere in possesso della documentazione di corredo all’attrazione con la traduzione in italiano, come indicato dall’articolo 4 comma 3 del Decreto. Se l’attrazione fosse già stata presente sul territorio nazionale alla data di entrata in vigore del Decreto o anche se fosse stata importata, come è possibile supporre, immediatamente dopo, la registrazione doveva avvenire entro il 30 Giugno 2013, data in cui la proroga relativa all’obbligo della registrazione cessava di avere efficacia. Se quindi l’interessato è in possesso di tutta la documentazione prevista dal DM 18/5/2007 tradotta in lingua italiana e può dimostrare il legittimo possesso della stessa, potrà richiedere l’attribuzione del codice identificativo. Il pugnometro, rientrando nell’elenco allegato al citato articolo 4 della legge, doveva possedere il codice identificativo anche se eventualmente installato in una sala giochi.

 

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