IL CASO – Trattenimento – autorizzazioni

13 Luglio 2022
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» Quesito

Il nostro Comune intende realizzare uno spettacolo all’aperto in una pubblica piazza nella quale non saranno previste specifiche attrezzature, l’area di sosta non sarà delimitata da transenne o pareti poste a contenimento del pubblico né saranno previsti posti a sedere o autorizzati e pertanto non essendo presente una chiara delimitazione dell’area non è quantificabile il numero delle persone presenti contemporaneamente in loco. Una fattispecie simile a quale autorizzazione è soggetta ?

» Risposta

La Corte costituzionale con la sentenza n.56/1970 esclude l’obbligo della licenza di cui all’artt. 68 tulps se l’attività è svolta su area aperta al pubblica; la sentenza fa riferimento quindi ad area aperta al pubblico e, a ns parere, non applicabile se l’intrattenimento si svolge su area pubblica come una pubblica piazza. Per quanto attiene infatti all’agibilità dell’area si evidenzia che l’obbligo della verifica da parte della commissione di vigilanza ( o nei casi previsti della dichiarazione di un tecnico abilitato) non è legato alla presenza o meno di un palco ma alla tipologia e modalità di svolgimento del pubblico spettacolo, sarà infatti necessaria sempre la verifica di agibilità quando vi è un pubblico che assiste, se tale pubblico ha elementi di contenimento (quali panche, sedie, transenne ecc..), ma anche tenuto conto del numero delle persone che assistono, della tipologia dello spettacolo e comunque sulla “base della valutazione di rischi potenziali per la pubblica incolumità, secondo criteri di comune buon senso ed esperienza”, come indicato nella nota Prot.n.557lPASru/005089/13500.A(8) del 14 marzo 2013, del Ministero dell’Interno. Dovrà essere presentata un’autocertificazione nella quale l’organizzatore dichiari che saranno rispettati i limiti imposti dalla zonizzazione o diversamente richiesta autorizzazione in deroga. Dovrà essere presentato un piano della sicurezza seguendo le indicazioni della circolare Piantedosi del 18 luglio 2018