IL QUESITO DEL GIORNO  – cooperativa di agricoltori – vendita itinerante

QUESITO

Una società cooperativa a responsabilità limitata che svolge attività di caseificio, quindi trasformazione latte dei propri associati, iscritta nella sezione ordinaria della Camera di Commercio, mi ha richiesto di poter vendere il formaggio in forma itinerante. E’ necessaria una scia per attività commerciale? I caseifici rientrano nelle attività artigianale? Il legale rappresentante può avere i requisiti per attività di vendita?

RISPOSTA

L’articolo 4 comma 1 del n. D.lgs 228/2001 prevede che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende. Se quindi la cooperativa di cui al quesito è iscritta allo speciale registro riservato ai produttori agricoli potrà avvalersi delle agevolazioni previste dal citato Decreto e quindi può effettuare anche la vendita in forma itinerante previa comunicazione al comune nel quale è ubicata l’azienda; in caso contrario dovrà presentare SCIA al comune sede dell’attività o in qualsiasi altro comune nel quale intende concretamente avviarla ai sensi del D.lgs. 114/98, con l’obbligo però dei requisiti professionali per la vendita di prodotti alimentari. Se la società operativa è stata iscritta nella sezione ordinaria della Camera di Commercio è probabile che non possieda i requisiti, previsti dall’art. 3 della legge 443/1985. Il legale rappresentante avrà i requisiti professionali se rientra in una delle casistiche previste dal comma 6 dell’art.71 del d.lgs 59/2010, compreso la possibilità di maturare il requisito tramite la pratica professionale in quanto trattasi di un’attività di manipolazione di alimenti.

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