IL QUESITO DEL GIORNO – Licenza di polizia – Violazioni – Sanzioni accessorie

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Ad un concessionario di auto nuove ed usate, titolare di licenza art. 126 TULPS è stato contestato perchè effettuava intermediazione ai sensi del 115 TULPS senza licenza e senza il relativo registro. Inoltre non registrava nel registro “Antichità, preziosi e beni usati”  l’avvenuta vendita di veicoli commercializzati e l’identificazione dei soggetti interessati alla vendita.

Si chiede, quali sanzioni si devono applicare (accessorie ai sensi del 17 TULPS e non) per tali infrazioni?

» Risposta

La violazione dell’art. 115 del TULPS, per aver attivato una agenzia d’affari senza la preventiva comunicazione, è punita in via amministrativa da art. 17-bis, comma 1, del TULPS (sanzione di €.1032) e applicazione della misura cautelare della cessazione attività abusiva ai sensi dell’art. 17-ter del tulps. Per l’omessa indicazione della vendita di auto usate nel registro (se si tratta di vendita di cui all’art. 126 tulps) la violazione è prevista da art.128, comma 2, del TULPS in relazione all’art. 247, comma 1, del reg. d’es. del TULPS con sanzione prevista da art. 17-bis, comma 3 (sanzione € 308) Volendo si potrebbe anche applicare la sanzione accessoria prevista dall’articolo 10 del TULPS consistente nella sospensione della licenza di esercizio per la vendita di auto usate di cui all’art.126; si tratta di una sanzione non obbligatoria infatti la norma prevede che le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata; è proprio il termine possono che consente ma non vincola l’amministrazione a prendere provvedimenti. A parere di chi scrive, come primo accertamento, è opportuno limitarsi a contestare la violazione dell’art.115 e, se accertata, la violazione dell’art. 128 tulps.

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