IL QUESITO DEL GIORNO – Spaccio interno – Vendita beni di produzione

21 Giugno 2016
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» Quesito

Si chiedono informazioni circa apertura di spaccio aziendale. L’apertura di uno spaccio aziendale dovrebbe avvenire presso unità locale di società che svolge l’attività (codice ateco 31.02) di fabbricazione di mobili per cucina. La società ha sede legale in Treviso, mentre l’unità locale presso cui aprire lo spacio si trova nel comune di Pramaggiore. Presso l’unità locale già viene svolta l’attività di fabbricazione mobili per cucina. La camera di commercicio di Treviso interpellata sulla questione ci informa che in caso di apertura di spaccio presso i medesimi locali di produzione, è sufficiente effettuare la comunicazione tramite Comunica di avvio di attività di commericio al dettaglio nell’unità locale. Mentre se i locali non sono gli stessi dove è svolta l’attività di produzione, è necessaria anche la Scia al Comune. Chiedo: l’apertura di spaccio aziendale interno presesso locali già adibiti alla produzione necessita di Scia al Comune di Pramaggiore? Se si, quali documenti è necessario produrre? L’eventuale presentazione della Scia al Comune deve essere contestuale all’apertura.

» Risposta

L’articolo 16 del D.lgs 114/98 che tratta della vendita svolta quale spaccio interno è ora disciplinata, a causa dell’abrogazione dei primi due commi di tale articolo, dall’articolo 64 del D.lgs 59/2010 che consente la vendita di prodotti a favore dei dipendenti di imprese, la disposizione non fa alcun riferimento alla presenza o meno della produzione nei locali o in quelli adiacenti e quindi in entrambe le sedi dell’azienda si potranno attivare due diversi spacci interni presentando SCIA al comune competente per territorio; in entrambi gli spacci così attivati potranno avere libero accesso i dipendenti dell’azienda ovunque sia ubicato il loro posto di lavoro. Abbiamo però il dubbio che il chiarimento avvenuto con la camera di commercio non sia relativo alla vendita quale spaccio interno, ma che invece si volesse trattare di libera vendita di prodotti di propria produzione, che è sempre consentita senza necessità di dare comunicazione o segnalazione ad alcune purché questa avvenga nei medesimi locali o in quelli adiacenti di produzione, ecco quindi che l’immobile nel quale si effettua solamente l’attività contabile amministrativa non può essere adibito a vendita dei prodotti di propria produzione se non come esercizio di vicinato, mentre se nella unità locale vi è produzione di mobili questi potranno essere venduti in locale adiacente a quello di produzione senza scia al comune.