Il reato di gettito pericoloso di cose

7 Aprile 2016
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Tratto da Il vigile urbano 1-2/2016

Tra le richieste di intervento che giungono alla Polizia Locale, un posto d’onore lo occupano quelle relative alle brighe condominiali rappresentate dalla caduta di oggetti vari provocate dai condomini residenti ai piani superiori (acqua, cicche sigarette, briciole, ecc.).
Regolamenti comunali a parte, nel codice penale esiste una norma dedicata in modo particolare a questo tipo di comportamenti. Invero, l’art. 674 del codice penale recita: “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un  mese o con l’ammenda fino a euro 206”.
Il reato è contravvenzionale, cioè si tratta di una  ipotesi meno grave di reato contenuta nel codice penale, e può essere punito a titolo di dolo o di colpa. Il comma 4 dell’articolo 42 del codice penale, stabilisce infatti che “Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od comissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa”. A titolo di esempio, se cade un qualsiasi oggetto da un balcone di proprietà di Caio, questo dovrà rispondere del reato a lui ascritto, anche se la caduta è stata accidentale.
Inoltre, si tratta d’un reato di pericolo, perché non è necessario che dalla condotta illecita derivi danno per qualcuno essendo sufficiente che questo danno possa essere causato. A questo proposito, normalmente la giurisprudenza afferma che per la sussistenza della contravvenzione di getto pericoloso di cose non si richiede che sia stato nocivo alle persone in dipendenza del getto stesso, essendo sufficiente l’attitudine della cosa gettata a cagionare effetti dannosi…….(….)

 

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Il vigile urbano - 2016 - 1-2

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