Impegni automatici sul personale, i nuovi principi contabili ampliano rispetto al testo unico

Vincenzo Giannotti – quotidianoentilocali.ilsole24ore.com  – In collaborazione con Mimesi s.r.l.
La delibera della Corte dei conti Molise n. 1/2020 I nuovi principi contabili sono intervenuti sul tema del trattamento economico del personale dipendente, confermando le disposizioni dell’articolo 183, comma 2, lettera a) del Tuel secondo cui gli enti, con l’approvazione del bilancio, senza necessità di ulteriori atti, costituiscono impegno per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per gli oneri riflessi. I principi della contabilità armonizzata ampliano, alla lettera a) del paragrafo 5.2, gli impegni automatici prevedendo che, all’inizio dell’esercizio gli enti locali debbano iscrivere l’intero importo dei trattamenti fissi e continuativi, comunque denominati, in quanto caratterizzati da una dinamica salariale predefinita dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva nazionale. La rilevanza dei principi contabili sul testo unico degli enti locali è stata già evidenziata dalla giurisprudenza contabile (tra le tante Corte dei conti Liguria, deliberazione n. 103/2018) la quale ha precisato come i principi contabili operino in un regime di specialità mentre il testo unico degli enti locali rientra nelle disposizioni di legge generale. Stabilita, pertanto, la prevalenza dei principi contabili sulle disposizioni del testo unico degli enti locali, allora le conseguenze sul salario accessorio, in mancanza di costituzione del fondo decentrato, assumono altra connotazione rispetto a quanto fino a oggi indicato dalla dottrina e dalla stessa giurisprudenza contabile. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Corte dei conti del Molise (deliberazione n. 1/2020). La mancata costituzione del fondo decentrato La giurisprudenza contabile ha, con orientamento ormai consolidato, precisato che, in mancanza della costituzione del fondo nell’anno di riferimento, il vincolo sul risultato di amministrazione, testualmente limitato alla «sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale», è da intendersi riferito alle sole «risorse stabili», mentre le risorse variabili rappresentano mere economie di spesa che contribuiscono alla determinazione dell’avanzo «disponibile». Tuttavia, in considerazione della rilevanza della lettera a) del paragrafo 5.2 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al Dlgs 118/2011), va tenuto conto dell’obbligo, da parte degli enti, di impegnare in via automatica, ossia in assenza di ulteriori atti dispositivi, l’intero importo dei trattamenti fissi e continuativi che differiscono da quelli del solo trattamento tabellare e oneri riflessi. Secondo i giudici contabili molisani, pertanto, in mancanza della costituzione del fondo, le regole di imputazione delle spese relative al trattamento accessorio e premiante devono necessariamente riferirsi alle sole risorse di parte stabile non utilizzate per l’erogazione di compensi afferenti al trattamento fondamentale (ad esempio, progressioni economiche, Ria, assegni ad personam) o di compensi accessori di natura fissa e continuativa (ad esempio, indennità di comparto, indennità educatrici), dovendo in tal senso delimitarsi, per ragioni sistematiche, il riferimento alla «sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale». In altri termini, mentre la parte del salario accessorio riferita al trattamento fondamentale ed accessorio fisso e continuativo sarà garantito in via automatica, la differenza restante delle risorse fisse confluirà nell’avanzo vincolato per essere distribuito nella parte variabile del fondo dell’anno successivo. Limite alla costituzione dell’avanzo vincolato Il collegio contabile molisano avverte gli enti locali che esiste un ulteriore limite, nel vincolare le risorse fisse in mancanza della costituzione del fondo, nel caso in cui l’omissione si protragga oltre l’esercizio successivo e non risulti accertata la sottoscrizione di precedenti contratti collettivi integrativi di cui si possa predicare l’eventuale ultrattività. Infatti, in questo caso non è possibile stabilire che, fino alla stipula di un nuovo contratto collettivo integrativo, il precedente continui a esplicare i suoi effetti, per la parte non in contrasto con nuove disposizioni negoziali. Ricorda, infatti, il collegio contabile come il nuovo contratto 21 maggio 2018 abbia disciplinato istituti nuovi che potranno decorrere solo dalla data di stipula del nuovo contratto integrativo, essendo prevista una sola eccezione riferita alla retroattività al 1 gennaio per le progressioni economiche.

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