Imposta di bollo su Comunicazione unica presentata con modalità telematica dalle imprese artigiane

7 Maggio 2010
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La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate 24/E del 29/3/2010 ha sancito l’assorbimento dell’imposta di bollo dovuta per l’iscrizione all’Albo Artigiani in quella pagata per l’iscrizione al Registro Imprese. L’istanza rivolta alla CPA è considerata infatti una “integrazione” della ComUnica trasmessa al Registro Imprese, anche quando viene presentata successivamente a quella, con un’ulteriore pratica. Quando il modulo AA che contiene l’istanza alla CPA è compreso nella stessa ComUnica che riporta la domanda di iscrizione o la denuncia all’Ufficio del Registro Imprese, il diritto di segreteria da pagare è solo quello previsto dalla tabella A (diritti Registro Imprese e REA) della tariffa ministeriale sui diritti di segreteria camerali. Unica eccezione alle due regole sopra riportate è costituita dalle pratiche destinate all’Albo delle Imprese Artigiane, che non hanno nessun contenuto rilevante per il Registro delle Imprese (es. modifica del socio lavoratore di una società artigiana, senza altre variazioni dei patti sociali o dei dati iscritti nel Registro Imprese o nel REA). Salvo casi di esenzione, queste pratiche scontano il diritto di segreteria della tabella B della tariffa (il diritto applicato alle pratiche Albo prima della ComUnica) e sono soggette all’imposta di bollo nella misura di 14,62 €.