Il regolamento disciplina anche le emissioni sonore mediante apparecchi radio, tv eccetera ed individua gli obblighi ai quali sono tenute le imprese che detengono gli apparecchi. In particolare l’art. 4 del decreto, recante “Semplificazione della documentazione di impatto acustico” dispone che ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari quando utilizzano impianti di diffusione sonora ovvero svolgono manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, devono presentare adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell’articolo 8/ 2c. della legge 26 ottobre 1995, n. 447. .
Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (legge 447/1995) qualora non vengano superati i limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di riferimento ovvero, ove questo non sia stato adottato, ai limiti individuati dal DPCM 14 novembre 1997.