Installazione giochi automatici art. 110 T.U.L.P.S.

23 Marzo 2009
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Il Ministero dell’interno ha risposto ad un quesito del Ministero dello sviluppo economico in cui si chiedeva un parere circa la necessità di presentare la DIA per installare i giochi automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al comma 6 e 7 dell’art. 110 tulps all’interno di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
Il Ministero ha precisato che la considerevole espansione del mercato degli apparecchi automatici da intrattenimento e divertimento di cui all’art. 110 del t.u.l.p.s. commi 6 e 7 e, con esso, degli esercizi preposti all’installazione dei medesimi apparecchi, ha indotto il legislatore a semplificare sensibilmente la procedura amministrativa relativa alla loro installazione negli esercizi pubblici, pertanto non è più necessaria la DIA ma ritiene che solo l’art. 86 del t.u.l.p.s. è il depositario della legittimazione giuridica in forza del quale è possibile l’esercizio del gioco lecito o l’installazione degli apparecchi da gioco nei pubblici esercizi.

>> Circolare Ministero dello sviluppo economico, 2009Legge 25 agosto 1991, n. 287 “somministrazione di alimenti e bevande” e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 “riforma della disciplina relativa al settore del commercio”. Applicabilità degli artt. 86 e 110 del TULPS relativamente alle previsioni normative di cui agli artt. 194 e 195 del R.D. 635/1940 (Regolamento di esecuzione al TULPS)