Installazione giochi automatici art. 110 T.U.L.P.S.

Il Ministero dell’interno ha risposto ad un quesito del Ministero dello sviluppo economico in cui si chiedeva un parere circa la necessità di presentare la DIA per installare i giochi automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al comma 6 e 7 dell’art. 110 tulps all’interno di esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.
Il Ministero ha precisato che la considerevole espansione del mercato degli apparecchi automatici da intrattenimento e divertimento di cui all’art. 110 del t.u.l.p.s. commi 6 e 7 e, con esso, degli esercizi preposti all’installazione dei medesimi apparecchi, ha indotto il legislatore a semplificare sensibilmente la procedura amministrativa relativa alla loro installazione negli esercizi pubblici, pertanto non è più necessaria la DIA ma ritiene che solo l’art. 86 del t.u.l.p.s. è il depositario della legittimazione giuridica in forza del quale è possibile l’esercizio del gioco lecito o l’installazione degli apparecchi da gioco nei pubblici esercizi.

>> Circolare Ministero dello sviluppo economico, 2009Legge 25 agosto 1991, n. 287 “somministrazione di alimenti e bevande” e d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 “riforma della disciplina relativa al settore del commercio”. Applicabilità degli artt. 86 e 110 del TULPS relativamente alle previsioni normative di cui agli artt. 194 e 195 del R.D. 635/1940 (Regolamento di esecuzione al TULPS)

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