Internet point: licenza obbligatoria solo se attività principale

3 Gennaio 2011
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Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225 recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie”, ha modificato l’art.7 del D.L. 144/2005 recante la disciplina amministrativa degli internet point.

La licenza del questore è da richiedere solo da coloro che svolgono l’attività di internet point, quale attività principale, ponendo a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche: obbligo comunque previsto solo fino al 31.12.2011.

L’obbligo della licenza quindi non sussiste più per tutti gli altri esercenti (bar, alberghi ecc…) che forniscono questo servizio ai propri clienti in via accessoria.

Il D.L. 225/2010 ha inoltre abrogato i commi 4 e 5 del citato art.7 del D.L. 144/2005 che prevedevano l’obbligo di adottare le prescritte misure per il monitoraggio delle operazioni dell’utente e per l’archiviazione dei relativi dati e di acquisire i dati anagrafici riportati su un documento di identità dei soggetti che utilizzavano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili.