In questo senso anche la custodia in locali sporchi e quindi igienicamente inidonei alla conservazione determina la violazione del divieto di commercializzazione del prodotto.
Non è dunque necessario alcun accertamento sulle caratteristiche intrinseche degli alimenti, essendo sufficiente l’esame visivo dei luoghi in cui essi erano conservati, ed in ragione di ciò ai sensi dell’art. 260 c.p.p. , comma 3-bis è possibile procedere alla distruzione delle merci oggetto di sequestro (contro cui era stata impugnata l’ordinanza), di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione alle seguenti ipotesi ben delimitate e alternative tra loro: a) la custodia difficile o particolarmente onerosa; b) la custodia pericolosa per la sicurezza, la salute o l’igiene pubblica; c) l’evidente violazione dei divieti di fabbricazione, possesso, detenzione e commercializzazione .