La portata semplificatoria della SCIA del regolamento SUAP

Approfondimento di Domenico Trombimo

15 Maggio 2023
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Sotto il profilo della semplificazione, intesa come riduzione degli oneri, limitandosi al confronto con l’art. 19, nella versione previgente, si può supporre che la sostituzione della SCIA alla DIA sia stata un’operazione di maquillage lessicale.
Certo, s’è sparato fuori bersaglio: della legge 241/1990 è stata colpita la DIA, che pur notevoli progressi aveva compiuto nella direzione della semplificazione.

La finalità di ridurre drasticamente il controllo ex ante, puntando sul controllo ex post, senz’altro buona e condivisibile, è stata perseguita senza pensare alla riduzione effettiva degli adempimenti e, più in generale, degli oneri amministrativi.
Così, il comma 1, come riscritto dalla legge di conversione del decreto-legge n. 78/2010, è andato a introdurre un dispositivo moltiplicatore del volume (e del costo) della documentazione da allegare alla SCIA.

Il copioso corredo, stando alla lettera della norma, doveva già contenere obbligatoriamente e indistintamente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e gli atti di notorietà, per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, a prescindere se fossero rilevanti o meno ai fini dell’esercizio di una determinata attività produttiva (e, potremmo dire, a prescindere dal fatto che fossero attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione competente a riceverli o non fossero direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, posto che era ancora vigente l’art. 43 del d.P.R. 445/2000).

Inoltre, per ogni e qualsiasi intervento, anche per quelli di meno rilevante entità, erano sempre richieste le attestazioni dei tecnici abilitati, ovvero le dichiarazioni di conformità da parte dell’agenzia per le imprese, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti stabiliti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale.

 

Continua la lettura dell’APPROFONDIMENTO

 

 

 

TI CONSIGLIAMO