La procedura prevista per le riunioni e le manifestazioni in luogo pubblico

La direttiva n. 11001/110(10) del 28 luglio 2017 ha ampliato il campo di applicazione dell’art. 18 t.u.l.p.s. estendendo il concetto di “riunione in luogo pubblico” a tutte le manifestazioni in luogo pubblico che non possono essere considerate pubblico spettacolo.

In linea con una prassi amministrativa ormai consolidata ed efficace, il Questore in considerazione delle caratteristiche della manifestazione:

– provvede a vietare la manifestazione quando emergano ragioni di ordine pubblico o di altra natura ai sensi del comma 4 dell’art. 18 del t.u.l.p.s.;

– valuta se la manifestazione comporta una elevazione del livello di rischio tale da doverla sottoporre al vaglio del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per effettuare una valutazione coordinata ed integrata delle misure di safety e security da porre in essere nella circostanza.

In questo caso la composizione del CPOSP viene integrata con la partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, del Sindaco del comune interessato e del responsabile del Comando di Polizia locale, “onde poter meglio definire le linee generali del rapporto di collaborazione con le Forze di polizia”. È quindi il “Comitato, nella sua composizione allargata, a valutare le pianificazioni d’intervento e a individuare le linee d’azione necessarie alla sicurezza dell’evento, nonché, ove necessario, a disporre i medesimi sopralluoghi indicati per le manifestazioni di pubblico spettacolo dalla circolare del Capo della Polizia – Direttore generale della Pubblica sicurezza finalizzati alla verifica della sussistenza dei previsti  dispositivi di safety e all’individuazione delle c.d. ‘vulnerabilità’, anche allo scopo di un’eventuale implementazione delle misure di sicurezza da parte dei soggetti pubblici o privati competenti. Dei sopralluoghi, da svolgere sempre congiuntamente, dovranno essere incaricati i rappresentanti delle Forze dell’ordine, dei Vigili del fuoco, dell’Ufficio tecnico e del Comando di polizia municipale del comune interessato, delle altre componenti territoriali del sistema di safety e degli organizzatori, i quali provvederanno, secondo le indicazioni del Comitato, a riferirne gli esiti alle Prefetture”.

La previsione dell’art. 18 del t.u.l.p.s. di presentare al Questore il preavviso di pubblica manifestazione almeno 3 giorni prima dello svolgimento della manifestazione è oggi quanto mai incongrua rispetto alla nuova procedura delineata dalle circolari in materia di safety e security. È quindi opportuno che il preavviso, corredato da un piano di emergenza che dimostri l’attuazione delle misure previste dalle linee guida, sia presentato alla Questura con un anticipo congruo rispetto alla criticità ed alla dimensione dell’evento che si vuole organizzare, per poter consentire l’eventuale esame da parte del CPOSP e per avere il tempo di adottare gli eventuali correttivi imposti dal Questore.

Occorre in ultimo rilevare che la direttiva prevede l’applicazione dell’art. 18 t.u.l.p.s. soltanto alle “manifestazioni in luogo pubblico” alle quali non si applicano gli artt. 68, 69 e 80 t.u.l.p.s. e non anche a quelle che si svolgono in luogo aperto al pubblico in quanto la Corte costituzionale, con sentenza 31 marzo-8 aprile 1958, n. 27 (G.U. 12 aprile 1958, n. 89), con riferimento all’art. 17 della Costituzione, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 18 del t.u.l.p.s. nella parte relativa alle riunioni che non si tengono in luogo pubblico.

Per questo motivo, al momento, restano escluse dalle disposizioni in materia di safety e security le manifestazioni che non hanno natura di pubblico spettacolo e che si svolgono in locali aperti al pubblico.

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