La regione Lombardia rinuncia al DURC

27 Gennaio 2010
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La regione Lombardia, con D.G.R. 13 gennaio 2010, n. 8/11003, che modifica l’allegato A della D.G.R. del 25 novembre 2009, n. 8/10615, ha ritenuto non necessario introdurre in capo agli operatori ambulanti l’adempimento del DURC previsto dalla legge n. 191/2009 (legge finanziaria 2010).
Questa legge, modificando nuovamente l’art. 28 del D.Lgs n. 114/1998, ha stabilito che le regioni, nell’esercizio della potestà normativa in materia di disciplina delle attività economiche, possono stabilire che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di cui al comma 1 sia soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’ articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La D.G.R. del 13 gennaio 2010 dà atto che, al fine di contrastare l’abusivismo nei mercati e nelle fiere, la regione Lombardia, con l’art. 2, comma 3-bis, della L.R. 15/2000, ha già previsto per i commercianti sulle aree pubbliche, l’assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali mediante apposita attestazione rilasciata dal Comune o dalle associazioni di categoria.
L’allegato A della D.G.R. del 25 novembre 2009, n. 8/10615 risulta così modificato:
• paragrafo 3, comma 3, – l’assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali non deve più risultare dal DURC o dal certificato di regolarità contributiva ma dall’iscrizione all’INPS e all’INAIL (qualora dovuta);
• paragrafo 3, comma 7, l’attestazione deve essere prodotta entro il 31 ottobre e non più entro il 31 gennaio di ogni anno;
• paragrafo 4, che conteneva indicazioni relative al DURC, è stato abrogato.