La SCIA è ammissibile nell’ordinamento italiano

La SCIA non è in contrasto con la Costituzione. L’art.49, commi 4 e 4 bis, del D.L. n.78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122 del 30 luglio 2010, non è incostituzionale alla luce della Riforma del Titolo V^ della Costituzione, perché lo Stato non ha invaso la competenza delle Regioni.

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