La SCIA nelle attività dei circoli privati
In relazione alle attività di somministrazione svolte dai circoli privati, si deve distinguere tra i circoli/associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali, e circoli/associazioni non aderenti.
Per i primi, il d.P.R. n. 235/2001 rinvia, qualora si realizzino determinate condizioni proprio all’art. 19 della legge n. 241, con applicazione dunque della dichiarazione di inizio attività, oggi SCIA, e relativo avvio immediato dell’attività di somministrazione ai soci. Tuttavia anche se il d.P.R. n. 235 non fa riferimento ai circoli non aderenti per quanto riguarda l’applicazione della SCIA, e dunque da anni molte amministrazioni rilasciano l’autorizzazione alla somministrazione per queste attività, si deve fare presente che la modifica al d.lgs. n. 59 operata dal d.lgs. n. 147/2012 ed il riconoscimento della SCIA per l’apertura dei pubblici esercizi in zone non tutelate, impone una riconsiderazione dell’intero ragionamento.
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