Il Consiglio di Stato ha deciso – i
n materia di illecito, presunto, cambio di destinazione d’uso – che al fine di discernere
tra attività produttiva (industriale) e attività commerciale, occorre far riferimento ai criteri generali contenuti nell’art. 2195 c.c., pertanto nella categoria (di attività, ndr) «produttiva» va ricondotta senza dubbio l’attività di noleggio con conducente, con la quale viene offerto un prodotto di certo non riducibile alla mera intermediazione e distribuzione dei prodotti. Del resto, l’amministrazione comunale, ai fini dell’adozione della
sanzione interdittiva del cambio di destinazione non consentito, non ha dimostrato che l’uso diverso abbia comportato un maggior peso urbanistico rispetto a quello originariamente divisato nella pianificazione del tessuto urbano dall’amministrazione locale, in termini di aggravio effettivamente incidente sul terreno urbano di servizi.
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