La vendita di prodotti artigianali

Articolo di Elena Fiore e Miranda Corradi

Nelle fiere, sagre e feste paesane troviamo sovente anche artigiani che vendono i loro prodotti, alimentari e non, e quindi è utile esaminare brevemente la normativa che ne disciplina la vendita.
L’art. 4 del d.lgs. n. 114/1998 stabilisce che le disposizioni del decreto non si applicano “agli artigiani iscritti nell’albo di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio”.

Tale esclusione è prevista in modo analogo da tutte le leggi regionali che disciplinano in modo autonomo l’attività di commercio sulle aree private e pubbliche.

Tre sono le condizioni alle quali il legislatore vincola la non applicazione agli artigiani della disciplina vigente per le attività commerciali e più precisamente:
• che l’artigiano sia iscritto all’albo degli artigiani;
• che la vendita avvenga nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti;
• che siano posti in vendita beni di produzione propria, ovvero beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio.

La prima condizione quindi è che l’artigiano sia iscritto all’albo provinciale  delle imprese artigiane, istituito dall’art. 5 della legge n. 443/1985:  è questa un’iscrizione obbligatoria cui sono tenute tutte le imprese aventi  i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della stessa legge ed è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

In mancanza di questa iscrizione nessuno può definirsi artigiano né godere delle facilitazioni previste dalla normativa vigente e quindi anche dall’art. 4 del d.lgs. n. 114/1998.

Ma chi sono gli artigiani?

La stessa legge n. 443/1985 definisce:

• imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;

• impresa artigiana l’impresa che:
a) esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui all’art. 4 della legge n. 443/1985, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa;
b) nei limiti dimensionali di cui alla legge n. 443/1985 e con gli scopi di cui alla precedente lett. a), è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale;
c) nei limiti dimensionali di cui alla legge n. 443/1985 e con gli scopi di cui alla lett. a):

1) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 2 della legge n. 443/1985 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

2) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 2 della legge n. 443/1985 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

L’ultimo comma dell’art. 3 della legge n. 443/1985 precisa inoltre che:

• l’impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l’abitazione dell’imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio; in ogni caso, l’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

La seconda condizione, posta dalla disciplina commerciale nazionale o regionale, per escludere dall’applicazione del decreto gli artigiani, è che la vendita sia effettuata nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti.

La stessa previsione è contenuta nell’art. 5, comma 7, della legge n. 443/1985 che testualmente recita: “Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all’esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all’albo di cui al primo comma le disposizioni relative all’iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all’autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali”.

Dal combinato disposto delle due disposizioni appare evidente che se i locali non sono quelli di produzione devono comunque essere locali a questi adiacenti e quindi locali che hanno tra di loro un elemento di continuità e di contatto.

Terza ed ultima imprescindibile condizione è che i prodotti posti in vendita siano beni di produzione propria, ovvero beni strettamente occorrenti all’esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio.

Nel primo caso saranno beni di produzione propria quelli che, tenuto conto dell’attività oggetto dell’iscrizione nell’albo degli artigiani, al termine del processo lavorativo abbiano una propria individualità diversa da quella dei singoli beni utilizzati per l’assemblaggio o la lavorazione:
e l’attività non si deve esaurire in un’azione di rifinitura, di restauro o di decorazione.
Nel secondo caso l’artigiano può vendere i beni che:
• per l’art. 4 del d.lgs. n. 114/1998 sono “accessori” all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
• per l’art. 5 della legge n. 443/1985 sono “strettamente occorrenti” all’esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio.

Il dettato del d.lgs. n. 114/1998 è sicuramente meno rigido di quello dell’art. 5 della legge n. 443/1985 in quanto per accessorio deve intendersi qualcosa di “aggiuntivo, complementare, secondario o sussidiario” alle opere o alla prestazione del servizio e quindi non necessariamente “strettamente” occorrente all’esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio.

La disposizione del d.lgs. n. 114/1998 purtroppo non fa che aumentare l’ambiguità di tali disposizioni per le quali non è facile dare interpretazioni operative chiare e di facile applicazione.

Da quanto previsto dalla normativa di riferimento, gli artigiani regolarmente iscritti all’albo, ma privi di apposita autorizzazione commerciale, possono effettuare nelle fiere la vendita solo di ciò che producono direttamente sul posteggio (e non di ciò che hanno prodotto altrove). Sarà necessario inoltre che la loro collocazione avvenga in posteggi diversi da quelli che sono istituiti e riservati a coloro che sono in possesso di autorizzazione per il commercio sulle aree pubbliche.

Nessuna deroga invece è prevista per la somministrazione delle bevande e/o degli alimenti direttamente prodotti dall’artigiano (si pensi
alla produzione di gelati, di pizze, ecc.) in quanto la legge n. 443/1985 si limita a dire che l’attività di somministrazione è compatibile con quella artigianale e solo a determinate condizioni. Si rammenta infatti che è artigiana l’impresa che abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa.

L’artigiano quindi deve rispettare la normativa prevista dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 o dalla legge regionale adottata dalla regione per l’attività di somministrazione quando vende per il consumo sul posto i propri prodotti in locali o in una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati.

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