L’allegato tecnico al DPR 160/2010 non misura l’idoneità del SUAP

29 Giugno 2020
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Per quanto sia di palmare evidenza che in dieci anni lo sviluppo tecnologico abbia fatto scorrere ere geologiche, ci chiediamo se effettivamente l’allegato tecnico al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (di seguito Regolamento) sia da considerarsi superato, tanto da doverlo integralmente riscrivere, oppure soltanto modificare e/o integrare, a Regolamento invariato, atteso, in ogni caso, che la conformità a quanto stabilito da quest’ultimo non si misura soltanto sulla funzionalità del SUAP … telematico.

Per rispondere è opportuno considerare la questione dell’idoneità del SUAP, in base ai requisiti previsti, ciò che ci impone di muovere dal suo ambito di competenza: l’inciso del primo comma dell’art. 2 del medesimo provvedimento  – “ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59” – a chiusura di una disposizione che include “tutti i procedimenti” aventi a oggetto l’esercizio e/o gli interventi sull’impianto, lo rende in concreto illimitato, posto altresì che non coincidono le attività escluse dal legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in epigrafe Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e dall’ambito d’applicazione del Regolamento, secondo quanto dispone il quarto comma dell’ art. 2.

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