L’attività di somministrazione temporanea

Approfondimento di Elena Fiore e Miranda Corradi

18 Luglio 2022
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L’art. 103 del t.u.l.p.s. prevedeva che “in occasione di fiere, feste e mercati o altre riunioni straordinarie di persone, l’autorità locale di pubblica sicurezza può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio”; questa disposizione è stata abrogata dal d.P.R. n. 311/2001.

La legge n. 287/1991 non disciplina il rilascio di autorizzazioni temporanee per la somministrazione di alimenti e bevande in occasione di fiere e manifestazioni locali, mentre tale disciplina è, in genere, prevista dalle leggi regionali che regolano in modo autonomo queste attività.

Questa materia era disciplinata in parte dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, oggi abrogata e sostituita dal d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, che all’art. 70 stabilisce: “Gli enti del Terzo settore, in occasione di particolari eventi o manifestazioni, possono, soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali o gli spazi cui si riferiscono, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione certificata di inizio attività e comunicazione ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (CE) n. 852/2004, in deroga al possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59”.

Lo stesso decreto legislativo all’art. 4 precisa che “Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore”.

Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell’art. 32, comma 4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del comma 2 dell’art. 4 del d.lgs. n. 117/2017 i corpi volontari dei Vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano e della regione autonoma della Valle d’Aosta.

Sono, inoltre, escluse dall’ambito di applicazione di tale comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasforma-zione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del d.P.C.M. 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45/1990, e del d.lgs. n. 207/2001.

Infine l’art. 41 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2012, ha stabilito che l’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività, priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 6 dell’art. 71 del d.lgs. n. 59/2010. Occorre, tuttavia, tener conto che sia l’art. 64, comma 6, del d.lgs. n. 59/2010 sia le leggi regionali prevedono che l’attività di somministrazione di alimenti e bevande debba svolgersi nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

Per questo, anche in caso di somministrazione temporanea, l’allestimento delle cucine o luoghi di lavorazione deve essere progettata e realizzata nel rispetto delle norme impiantistiche vigenti, sia per quanto riguarda gli impianti elettrici sia per le attrezzature alimentate con GPL, per le quali occorre fare riferimento anche all’allegato “B” della nota del 12 marzo 2014 prot. 3794 (V. paragrafo 2.2.1. La prevenzione incendi nelle fiere e nelle manifestazioni a carattere temporaneo).

Si rammenta comunque che le autorizzazioni rilasciate ai sensi della legge n. 287/1991 o della legge regionale adottata in materia e la SCIA pre-sentata per lo svolgimento dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande costituiscono anche atto legittimante ai fini dell’art. 86 del t.u.l.p.s.

Il comma 2, infatti, dell’art. 152 del reg. d’es. del t.u.l.p.s., introdotto dal d.P.R. n. 311/2001, dispone che “Per le attività ricomprese fra quelle in-dicate dall’articolo 86 della legge o dall’articolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86, con l’osservanza delle disposizioni del Titolo I, Capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonché di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia”.

Questa precisazione è importante per ricordare che la somministrazione temporanea di alimenti e bevande vale anche come licenza di polizia, per cui il titolare della relativa SCIA o autorizzazione è soggetto alle regole previste dal t.u.l.p.s.

 

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