Le lotterie, le tombole e le pesche di beneficenza
Articolo di Elena Fiore e Miranda Corradi
Il decreto n. 430/2001 definisce cosa intendersi per lotterie, tombole e pesche di beneficenza ma precisa che la definizione, inserita nel comma 2 dell’art. 13, viene fornita solamente per individuare le manifestazioni di sorte che sono svolte dagli enti morali, dalle associazioni, dai comitati e dalle Onlus.
Le definizioni, quindi, e i limiti che le caratterizzano non trovano applicazione per le lotterie, le tombole e le pesche di beneficenza promosse dai partiti e dai movimenti politici e per le tombole effettuate nei circoli privati.
Ai soli fini quindi della disposizione di cui alla lettera a) del comma 1 dell’art. 13:
a) per lotteria s’intende la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice, concorrenti ad uno o più premi secondo l’ordine di estrazione. La lotteria è consentita se la vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia, l’importo complessivo dei biglietti che possono emettersi, comunque sia frazionato il prezzo degli stessi, non supera la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69, e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive;
b) per tombola s’intende la manifestazione di sorte effettuata con l’utilizzo di cartelle portanti una data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all’estrazione dei numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. La tombola è consentita se la vendita delle cartelle è limitata al comune in cui la tombola si estrae e ai comuni limitrofi e le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva. Non è limitato il numero delle cartelle che si possono emettere per ogni tombola, ma i premi posti in palio non devono superare, complessivamente, la somma di lire 25.000.000, pari ad euro 12.911,42;
c) per pesche o banchi di beneficenza s’intendono le manifestazioni di sorte effettuate con vendita di biglietti, le quali, per la loro organizzazione, non si prestano per la emissione dei biglietti a matrice, una parte dei quali è abbinata ai premi in palio. Le pesche o i banchi di beneficenza sono consentiti se la vendita dei biglietti è limitata al territorio del comune ove si effettua la manifestazione e il ricavato di essa non eccede la somma di lire 100.000.000, pari ad euro 51.645,69.
Da queste definizioni possiamo così sintetizzare le diverse limitazioni:
Lotterie | Tombole | Pesche di beneficenza | |
Modalità di gioco | biglietti staccati da registri a matrice, contrassegnati da serie e numerazione progressive | cartelle portanti una data quantità di numeri, dal n. 1 a 90, contrassegnate da serie e numerazione progressiva | biglietti non a matrice |
Limite territoriale | provincia | comuni e comuni limitrofi | comune |
Importo complessivobiglietti/cartelle | € 51.645,69 | illimitato il numerodelle cartelleda emettere | € 51.645,69 |
Importo massimo dei premi in palio | non determinato | € 12.911,42 | non determinato |
Tipologia dei premi | servizi e beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito e i metalli preziosi in verghe |
non determinato | servizi e beni mobili, esclusi il denaro, i titoli pubblici e privati, i valori bancari, le carte di credito e i metalli preziosi in verghe |
Modalità vendita biglietti |
è vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi |
è vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi |
è vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi |
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