Liberalizzazione di attività imprenditoriali

1. Enti locali – deliberazioni comunali – clausola di immediata eseguibilità – ex art. 134 d.lgs. 267 del 2000 – finalità
2. Enti locali – liberalizzazione di attività imprenditoriali – divieto di apertura di nuovi esercizi pubblici in un’area delimitata della città e per un tempo limitato – delibera di Giunta comunale – legittimità – fattispecie

TAR PIEMONTE, SEZ. II – Sentenza 14 marzo 2014, n. 460

1. L’art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 (a norma del quale “Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti”) tende a salvaguardare l’effettività di quanto deciso dall’organo politico nelle more della pubblicazione dell’atto, al fine di evitare uno spazio temporale (dal giorno della deliberazione a quello dell’effettiva pubblicazione) che potrebbe tradire l’obiettivo della delibera medesima in modo deleterio per il pubblico interesse di volta in volta perseguito, così eliminando l’“effetto annuncio” connaturato all’ordinaria regola di cui al terzo comma dell’art. 134 (in base alla quale la delibera diventa ordinariamente esecutiva solo trascorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione). Come precisato dalla giurisprudenza, la clausola di immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell’amministrazione, comunque pur sempre correlata al requisito dell’urgenza, che deve ricevere adeguata motivazione nell’ambito dello stesso atto (cfr. TAR Liguria, sez. II, n. 2/2007). La dichiarazione di immediata eseguibilità determina l’idoneità del provvedimento a produrre immediatamente i suoi effetti, ivi inclusa la possibilità di incidere sulle posizioni soggettive dei privati i quali, tuttavia, avranno a disposizione i rimedi previsti dall’ordinamento per la tutela dei propri diritti ed interessi.

2. In base a quanto stabilito dall’art. 31, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214 del 2011 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito in legge n. 27 del 2012), la decisione del privato di iniziare una nuova attività economica non può trovare ostacolo in un atto dell’amministrazione che non rilasci il necessario assenso, a meno che il diniego dell’autorità sia adeguatamente – e rigorosamente – motivato con riguardo alla ricorrenza di uno di quei limiti indicati dalla legge (tra cui figura anche il limite connesso alla tutela dell’ambiente urbano), i quali necessariamente ritraggono il proprio fondamento in interessi di rango costituzionale (cfr. Corte cost. n. 200/2012). La motivazione del diniego, in particolare, dovrà mostrarsi “ragionevolmente proporzionata” rispetto alle indicate finalità di interesse pubblico generale, così come richiesto dall’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito in legge n. 27 del 2012. Nel caso di una domanda di apertura (come nella specie) di una nuova attività commerciale, pertanto, l’amministrazione deve compiere un’esauriente istruttoria volta a verificare se risulti davvero compromessa, nel caso specifico, qualcuna di quelle finalità ed, in caso positivo, deve esaurientemente giustificare l’applicazione “ragionevolmente proporzionata” dell’eccezione (il divieto di nuova apertura) a fronte dell’opposta regola generale (la libertà di nuova apertura) (così la citata sentenza n. 276 del 2013 di questo TAR). A ciò deve aggiungersi che, in linea con tale ricostruzione, nel 2013 il legislatore è nuovamente intervenuto a parziale modifica del testo normativo prevedendo adesso, espressamente, la possibilità delle regioni e degli enti locali di individuare, “senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali” (così l’attuale testo dell’art. 31, comma 2, cit., ultima parte, quale modificato dall’art. 30, comma 5-ter, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito in legge n. 98 del 2013). Nel caso di specie non appare dubbio che l’istruttoria compiuta dall’amministrazione e la motivazione spesa nell’impugnata delibera di giunta comunale, che ha vietato l’apertura di nuovi esercizi pubblici in un’area delimitata della città, siano adeguate rispetto al contenuto dell’atto ed anche, al tempo stesso, che l’imposto divieto sia ragionevolmente proporzionato nei sensi più sopra precisati. Per un verso, infatti, i richiami alle criticità dell’area – mediante le precise segnalazioni della Questura e i documentati accertamenti della Polizia Municipale, riportati nell’atto – sono senz’altro sufficienti a giustificare l’imposizione del divieto di nuove aperture per tutta la zona, anche in considerazione della rimarcata particolarità dell’ambiente urbano (caratterizzato dalla presenza di strade strette e di numerosi locali già attrezzati con dehors), definito “poco fruibile”. Per altro verso, il divieto non è a durata indeterminata ma è temporalmente limitato e ciò consente di realizzare un ragionevole bilanciamento tra le opposte esigenze, in quanto quegli imprenditori che non hanno avuto la possibilità di insediarsi per effetto del divieto potranno comunque realizzare il proprio intento entro un lasso di tempo ragionevole, una volta venuto meno il divieto stesso. Il principio di proporzionalità, peraltro, non si mostra violato neanche sotto l’ulteriore profilo concernente la scelta sia della zona da assoggettare al divieto sia della tipologia dei locali per i quali è vietata l’apertura. È evidente, infatti, che, quanto alla zona individuata, un perimetro doveva pur essere stabilito dall’amministrazione: e la scelta in concreto effettuata non appare manifestamente illogica, avuto riguardo alle riportate segnalazioni, provenienti dagli organi di sicurezza, le quali si riferivano proprio alla zona interessata dal divieto. Analogo discorso va fatto con riguardo alla scelta di limitare il divieto di apertura ai locali di somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione dei locali di mera vendita di alcoolici e di alimenti: si tratta, all’evidenza, di due distinte tipologie di commercio, l’una preordinata alla consumazione in loco (con tutte le conseguenze negative, in ordine all’ambiente urbano, ben delineate nella delibera di Giunta impugnata), l’altra limitata alla sola vendita di prodotti (e, dunque, non immediatamente ricollegabile, da un punto di vista causale, alle medesime conseguenze negative).

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