Licenza per il commercio di oggetti preziosi

Il TAR Piemonte ha messo in luce che ai fini del diniego della licenza per il commercio di oggetti preziosi, non possono ritenersi sufficienti, fattispecie fondate sul semplice sospetto o su mere congetture prive di riscontro fattuale, ma occorre che siano individuati idonei e specifici elementi di fatto obiettivamente sintomatici e rivelatori di concrete connessioni o collegamenti con associazioni malavitos.

 

 

 

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