Liguria: approvato il testo unico sulle strutture turistico-ricettive

Il Consiglio Regionale della Liguria ha approvato una riforma per il rilancio del turismo, dando il via libera al testo unico sulle strutture turistico-ricettive e balneari che abroga di colpo una ventina di leggi esistenti. La legge approvata rinvia a quattro regolamenti attuativi varati con le categorie interessate, le Province, l’Anci, regolamenti che saranno la base per avviare sistemi di certificazione di qualità.
Un ruolo di particolare importanza è attribuito alle Province, attualmente delegate alla classificazione e alla gestione delle tariffe delle strutture alberghiere e all’aria aperta che, in base a quanto previsto nel nuovo testo, sono chiamate a svolgere nuove funzioni.
I punti fondamentali del testo di legge approvato riguardano, oltre ai regolamenti intesi come strumenti di semplificazione e delegificazione, la riforma della normativa per le strutture ricettive all’aria aperta, il varo di una norma che consenta (analogamente a quanto è già possibile per i bed&breakfast) la gestione delle strutture di affittacamere – dotate di un massimo di tre camere – in una forma non imprenditoriale, la promozione e la valorizzazione da parte del sistema regionale dell’offerta degli appartamenti ammobiliati e affittati ai turisti.
Una specifica disposizione della legge impone ai comuni di integrare i propri strumenti urbanistici per la creazione di aree di sosta per camper e autocaravan. Novità in arrivo anche per gli stabilimenti balneari, spiagge libere e attrezzate attraverso un sistema di classificazione basato sulle stelle, in questo caso marine, come gli alberghi e per i centri di immersione e addestramento subacqueo che potranno diventare imprese turistiche.

I contenuti della legge

Disciplina l’attività di tutte le strutture ricettive alberghiere che, oltre agli alberghi veri e propri, comprendono anche locande e residenze turistico alberghiere e residenze d’epoca.
Le residenze turistico alberghiere devono fornire alloggio ai clienti in almeno sette unità abitative arredate, costituite da uno o due locali, con cucina o posto cottura. È consentita la presenza di camere tipo albergo, non dotate di cucina o posto cottura, purché non superino il 30% della capacità ricettiva. Queste strutture devono essere costituite da un’unica unità immobiliare, anche articolata in più edifici, e non possono essere oggetto di successivi mutamenti di destinazione d’uso in residenza, anche in assenza di opere edilizie.
Le locande forniscono alloggio in camere (da tre a sei), anche dotate di accessori, escluse cucina o posto cottura, devono però avere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari e fornire i servizi previsti dal regolamento.
Sono strutture ricettive all’aria aperta gli esercizi pubblici a gestione unitaria che offrono ospitalità al pubblico in aree idonee, recintate ed attrezzate per fornire alloggio, in villaggi turistici e in campeggi.
La nuova legge disciplina anche case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi alpini ed escursionistici, affittacamere, bed & breakfast, case e appartamenti per vacanze, aree di sosta, mini aree di sosta e agriturismo e la nuova tipologia ricettiva degli appartamenti ammobiliati ad uso turistico.
Una novità è la classificazione per le strutture balneari (stabilimenti, spiagge libere attrezzate, spiagge libere, spiagge asservite): 5 livelli contrassegnati dall’attribuzione di stelle marine (da una a cinque).
Anche i centri di immersione e di addestramento subacqueo iscritti al registro delle imprese sono riconosciuti imprese turistiche.
Le strutture balneari possono esercitare l’attività anche al di fuori della stagione estiva per fare elioterapia o altri servizi connessi al benessere della persona e al tempo libero, attività disciplinate da un regolamento specifico.L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata all’effettivo esercizio dell’attività prevalente.
In ogni Provincia, viene istituito un comitato tecnico con funzioni di consulenza alla Regione per la predisposizione, tra l’altro, dell’elenco delle caratteristiche di qualità, che consentirà di misurare e valutare il livello di decoro delle strutture. I comitati svolgono inoltre funzioni di supporto alle Province.
Le funzioni amministrative previste da questa legge, se non espressamente mantenute dalla Regione, sono attribuite alle Province competenti per territorio.
La Giunta regionale, sentite le Province, l’Anci e le associazioni di categoria degli operatori delle strutture ricettive balneari più rappresentativi a livello regionale, dopo il parere della commissione consiliare competente, approva i regolamenti di attuazione del testo unico che definiscono i servizi, i requisiti tecnico estetici, i requisiti igienico sanitari, le dotazioni e le caratteristiche che devono possedere le strutture turistico ricettive e balneari trattate dalla legge, e che devono essere forniti dalle stesse.

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