Lotterie nazionali ad estrazione istantanea – Applicazione del diritto del 6%

2 Gennaio 2012
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DECRETO 16 dicembre 2011
Applicazione del diritto del 6%, a decorrere dal 1° gennaio 2012, sulla parte di vincita eccedente l’importo di euro 500,00 ai premi delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea. 
(GU n. 304 del 31-12-2011 )

IL DIRETTORE GENERALE

dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;
Visto l’art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;
Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, codice in materia di protezione dei dati personali;
Visto l’art. 1, comma 292 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che affida all’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la definizione dei provvedimenti per la regolamentazione delle lotterie differite ed istantanee con partecipazione a distanza; Visto l’art. 21 del decreto-legge n. 78 del 2009, come modificato dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009;
Visto l’art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha previsto l’adozione di appositi provvedimenti contenenti nuove previsioni in merito alle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche per la raccolta a distanza delle lotterie ad estrazione istantanea;
Visto il decreto direttoriale prot. 2011/17476/Giochi/Ltt del 17 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 del 10 giugno 2011 che, in attuazione del disposto dell’art. 24, comma 12 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ha fissato le caratteristiche tecniche per la raccolta della lotterie ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza;
Visto l’art. 24, comma 20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con legge 15 luglio 2011, n. 111, che ha sancito il divieto di consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni 18;
Vista la convenzione stipulata in data 5 agosto 2010 con la quale l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha affidato, a far data dal 1° ottobre 2010, a Lotterie Nazionali s.r.l. la concessione per l’esercizio dei giochi pubblici denominati lotterie nazionali ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza;
Visto l’art. 2, comma 3, 1° periodo, del decreto-legge 18 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge n. 148 del 14 settembre 2011, che all’art. 2, comma 3, ha tra l’altro previsto che il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, emana, entro sessanta giorni dalla sua entrata in vigore, tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l’altro introdurre nuovi giochi, variare l’assegnazione della percentuale della posta di gioco a montepremi ovvero a vincite in denaro, rivisitare la misura del prelievo erariale unico;
Visto l’art. 6 del decreto direttoriale del 12 ottobre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011 emanato in attuazione dell’art. 2, comma 3, 1° periodo, del decreto-legge 18 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge n. 148 del 14 settembre 2011, che ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2012 e’ dovuto un diritto pari al 6 per cento sulla parte di vincita conseguita attraverso le lotterie nazionali ad estrazione istantanea eccedente l’importo di euro 500,00;
Visti i decreti direttoriali di indizione delle lotterie ad estrazione istantanea anche con partecipazione a distanza in corso di svolgimento alla data del presente decreto;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1

1. Ai premi delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea, anche con partecipazione a distanza, reclamati a decorrere dal 1° gennaio 2012, e’ applicato un diritto del 6% sulla parte di vincita eccedente l’importo di euro 500,00 (cinquecento/00).
2. Tutti i premi eccedenti il suddetto importo sono corrisposti al netto di tale ritenuta che e’ applicata al momento del pagamento al vincitore.

Art. 2

1. Salvo quanto previsto dall’art. 1, per i premi corrisposti in piu’ soluzioni periodiche, il valore nominale di tale premio, indicato nei relativi decreti di indizione, e’ corrisposto dal concessionario alla compagnia assicurativa all’uopo incaricata al netto del diritto del 6%, sulla parte di vincita eccedente l’importo di euro 500,00 (cinquecento/00).
2. La compagnia assicurativa corrispondera’ al vincitore il premio secondo le seguenti modalita’:
la somma fissa indicata nel decreto di indizione della lotteria come somma da corrispondere subito al netto del 6%, per l’importo eccedente i 500,00 euro (cinquecento/00);
il «Bonus» finale minimo e le rate con la cadenza periodica prevista nel decreto di indizione verranno erogati in misura proporzionalmente ridotta al suddetto 6% rispetto a quanto previsto nei decreti di indizione.

Art. 3

1. Le somme relative all’applicazione del diritto del 6% sulla parte di vincita eccedente l’importo di 500,00 euro sono versate dal concessionario secondo le modalita’ previste nella relativa convenzione di concessione per le somme dovute all’erario.
Il presente decreto sara’ trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.