Le manifestazioni di pubblico spettacolo che si svolgono in luoghi e spazi all’aperto accessibili a chiunque quali piazze e aree urbane, non delimitati, sono sottoposte alle procedure previste dal Titolo IX del D.M. n. 149 del 19/08/1996 (Nota M.I. prot. n. P529/409 sott. 44/B del 27/03/2003).
In particolare è necessario che:
a) non vengano allestite strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere allo spettacolo (tribune, sedie, transenne);
b) venga allestito un palco o pedana per artisti;
c) le attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, vengano installate in aree non accessibili al pubblico.
Pertanto ai fini del rilascio dell’autorizzazione di pubblico spettacolo non è necessario richiedere il parere della Commissione di Vigilanza sui Locali di pubblico Spettacolo, ma dovrà essere presentata istanza al SUAP – dopo aver ottenuto concessione suolo pubblico e nullaosta per l’impatto acustico – corredata dai seguenti documenti:
a) relazione tecnica e planimetria (in originale) redatta ai sensi del Titolo IX del DM 19/08/1996 da tecnico abilitato;
b) parere della Sovrintendenza (qualora l’area sia sottoposta a vincolo dei Beni Culturali e paesaggistici);
c) permesso spettacoli e trattenimenti e/o quietanza di pagamento dei diritti di autore, da effettuarsi presso la SIAE;
d) quietanza relativa al pagamento dei diritti di istruttoria nella misura prevista da effettuarsi con le modalità richieste dal Comune stesso.
Prima del rilascio dell’autorizzazione di pubblico spettacolo dovrà essere prodotta:
a) certificazione dell’idoneità statica delle strutture allestite a firma di tecnico abilitato;
b) dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati a firma di tecnico abilitato;
c) dichiarazione concernente l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio.
Al momento del ritiro dell’autorizzazione dovrà essere apposta sulla stessa la marca da bollo di Euro 16,00.
Si rammenta, infine, che l’Organizzatore di pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio da parte del Comune deve sempre preavvisare il Questore come previsto dagli artt. 18 e 25 del TULPS (Modulo reperibile sul sito della Questura).
Occorre indicare sempre se la manifestazione è o non è soggetta a parere della CCV o CPV e allegare allo stesso una relazione descrittiva dell’evento con le indicazioni delle misure che si intende adottare e una planimetria dell’area interessata dall’evento.
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