Mediazione civile obbligatoria: le nuove opportunità professionali

7 Aprile 2011
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Il 21 marzo scorso l’istituto della mediazione civile e commerciale (D. Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010) è divenuto un passaggio obbligatorio per intraprendere un’azione giudiziaria in materia di: diritti reali; divisione; successioni ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di azienda; risarcimento del danno derivante da responsabilità medica; risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Dal marzo 2012 nell’ elenco saranno inserite anche le controversie riguardanti la responsabilità da sinistri stradale e le liti condominiali.
La norma risponde ad una doppia finalità: da un lato cercare di ridurre il carico di lavoro dei tribunali, dall’altro di preservare i rapporti sociali tra le parti in conflitto soprattutto se appartenenti ad un medesimo contesto sociale (es. gli abitanti di un condominio, i componenti di una famiglia, ecc.).
Oltre alle materie per cui è previsto il tentativo obbligo, si potrà ricorrere alla mediazione o per esplicita volontà delle parti, oppure su invito del Giudice che ha già oggi facoltà di sospendere il processo per consentire il tentativo di conciliazione.
La nuova mediazione nasce dalle ceneri della conciliazione societaria da cui eredità buona parte della disciplina, ma con notevoli novità.
Forse l’innovazione più grande riguarda proprio la figura del mediatore-conciliatore non più riservata ai soli laureati in materie giuridiche od economica.
Oggi possono accedere alla nuova professione chi ha una laurea anche triennale in qualsiasi disciplina o, in alternativa, coloro che sono iscritti ad un Ordine od un Collegio professionale. Gli interessanti, oltre ad avere anche i requisiti di onorabilità previsti dal DM 180/2010, dovranno seguire un corso di formazione di almeno 50 ore e superare la relativa verifica finale. Una volta acquisito l’attestato di mediatore civile, l’interessato dovrà presentare domanda ai singoli enti di mediazione accreditati dal Ministero della Giustizia. Ogni Ente è libero di selezionare i propri mediatori, accreditarli presso il Ministero della Giustizia e, conseguentemente, inserirli nel proprio registro.
Ogni mediatore può essere iscritto a non più di 5 enti di mediazione.

Massimiliano Pari