Modifiche al modello di comunicazione unica per la nascita dell’impresa

E’ in G.U. del 3 dicembre 2009, n. 282, il decreto 19 novembre 2009 che reca: “Modifiche al modello di comunicazione unica per la nascita dell’impresa” sostituendo la precedente versione (approvata con decreto 2 novembre 2007).
Il provvedimento descrive le specifiche tecniche del formato elettronico per la presentazione di ComUnica (art. 9, Dl n. 7/2007) e, per quanto riguarda le regole di struttura dei singoli tracciati informatici, rimanda ai siti istituzionali di Entrate, Inail, Inps e Registro imprese. Due i nuovi enti destinatari del modello: il ministero del Lavoro e l’Albo delle imprese artigiane, che è gestito con diversi criteri a secondo delle disposizioni regionali.
Novità anche per la posta elettronica certificata (Pec), che può essere richiesta dall’imprenditore attraverso il modulo, e assegnata direttamente dalle singole Camere di commercio.
Un singolo modello al Registro delle imprese per aprire, modificare o cessare un’attività. La comunicazione unica (istituita col Dl n.7/2007) consente al neo imprenditore di assolvere tutti gli adempimenti amministrativi previsti per l’iscrizione alla Camera di commercio, inclusi quelli previdenziali, assistenziali e fiscali, attraverso l’invio al Registro delle imprese di un solo modello.
In questo modo, con un unico canale telematico denominato “ComUnica” si assolvono gli obblighi riguardanti Inps, Inail, agenzia delle Entrate e Camere di commercio. Il nuovo modello entrerà a regime dal 1° aprile 2010, data in cui scade il periodo transitorio di sei mesi, partito il 1° ottobre scorso, e allora la Comunicazione Unica diventerà obbligatoria per tutte le imprese.

>> Decreto Ministero dello sviluppo economico 19/11/2009Modifiche al modello di comunicazione unica per la nascita dell’impresa (G.U. 3/12/2009 n. 282)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *